Cassazione penale Sez. I sentenza n. 490 del 14 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:490PEN

Massima

Massima ufficiale
Il ricorso per cassazione proposto dall`imputato avverso l`ordinanza con la quale il g.i.p. dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio da lui avanzata e` inammissibile. dal sistema del vigente codice di procedura penale si ricava, infatti, con certezza che tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione dell`incidente probatorio sono inoppugnabili; siffatta conclusione costituisce puntuale applicazione del principio, contenuto anche nel vigente codice all`art. 568, di tassativita` dell`impugnazione, secondo il quale quest`ultima non e` ammessa se non nei casi espressamente previsti e che, per quel che riguarda l`incidente probatorio, e` riconnesso alla speditezza con la quale detta fase deve essere espletata che e` incompatibile con i tempi necessari per il procedimento di impugnazione (nell`affermare il principio di cui in massima la cassazione ha altresi` evidenziato che la ritenuta inoppugnabilita` del provvedimento in questione non esclude che, ove successivamente alla decisione si realizzino le condizioni richieste, l`istanza possa essere nuovamente riproposta, non ricorrendo alcuna preclusione).

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