Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2026 del 2016

ECLI:IT:TARPA:2016:2026SENT

Massima

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La mancata adozione del decreto di esproprio entro il termine quinquennale dalla dichiarazione di pubblica utilità, nonostante la realizzazione dell'opera pubblica, comporta l'obbligo per l'amministrazione di provvedere, entro un termine perentorio, alla restituzione dei fondi espropriati ovvero all'acquisizione degli stessi con il conseguente risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, in applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, disposizione applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. L'omissione dell'adozione del decreto di esproprio entro il termine quinquennale, in violazione dell'art. 13 della legge n. 2359/1865 e dell'art. 20, comma 2, della legge n. 865/1971, determina l'illegittimità della procedura espropriativa, con conseguente obbligo di restituzione dei beni espropriati o, in subordine, di risarcimento del danno per la perdita della proprietà e il decremento di valore delle porzioni residue, nonché per la mancata lavorazione dei fondi durante il periodo di occupazione illegittima. L'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, consente all'amministrazione di provvedere all'acquisizione del bene, previo pagamento di un'indennità determinata secondo i criteri ivi indicati, in alternativa alla restituzione dello stesso, qualora l'opera pubblica sia stata realizzata e non risulti più possibile la restituzione in forma specifica. In tal caso, l'amministrazione è tenuta a corrispondere al proprietario un'indennità determinata secondo i criteri previsti dalla norma, comprensiva del valore del bene, del danno patrimoniale subito dal proprietario in conseguenza della perdita del bene, nonché del danno non patrimoniale, ove ricorrente. La mancata attivazione del procedimento di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 entro il termine assegnato dal giudice comporta l'obbligo di restituzione del bene espropriato.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/08/2016

N. 02026/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01313/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2738 del 2013, proposto da ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)) (C.F. VCCGNN83P21A494G) e ((omissis)) (C.F. MRLLRT66S02G273K), presso il cui, sito in Palermo, via Notarbartolo, n. 44, sono elettivamente domiciliati;

contro

l’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea (già Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste) – Dipartimento dell’Agricoltura – Gestione separata in liquidazione del Consorzio di Bonifica “Gorgo – Verdura Magazzolo”, in persona dell’Assessore pro…

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