Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11611 del 26 marzo 2012

ECLI:IT:CASS:2012:11611PEN

Massima

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Il provvedimento del Questore di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, adottato ai sensi della Legge n. 401 del 1989, art. 6, necessita di convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, il quale deve effettuare un controllo di legalità sulla sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento, valutando la pericolosità concreta ed attuale del soggetto, l'attribuibilità delle condotte addebitate alle ipotesi previste dalla legge, nonché la congruità della durata della misura. Il giudice deve motivare adeguatamente in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore all'adozione del provvedimento, potendo desumerle dalla gravità del fatto e dall'inaffidabilità del destinatario, desumibile dalla stessa gravità del fatto ascrittogli o dalla sua pericolosità. Il provvedimento può essere esteso anche agli incontri amichevoli e della nazionale italiana, purché siano individuabili con certezza dal destinatario attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione. L'obbligo di presentazione personale negli uffici di polizia può essere imposto in ragione della pericolosità del soggetto e della necessità di garantire l'osservanza del divieto di accesso agli stadi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 300325/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 21/07/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

lette le conclusioni del PG inammissibile; spese a Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 luglio 2011 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore di quella citta', emesso ai sensi della L…

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