Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1821 del 23 febbraio 1985
ECLI:IT:CASS:1985:1821PEN
Massima
Massima ufficiale
L'obbligo per il produttore e il dettagliante di informare il pubblico sulla natura e quantità degli ingredienti utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari sussiste anche quando vengano usate sostanze chimiche non necessarie alla preparazione del prodotto.
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