Cassazione penale Sez. V sentenza n. 52 del 8 gennaio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:52PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso di pagamento della tassa di circolazione mediante conto corrente postale, la ricevuta di versamento documenta un`attivita` svolta personalmente dall'ufficiale delle poste e costituisce prova dell'avvenuto pagamento, mentre il discocontrassegno, ossia il tagliando destinato ad essere apposto sul parabrezza del veicolo, non puo` considerarsi atto originale e deve, invece, essere incluso nella categoria degli attestati del contenuto di atti, poiche` fa riferimento al contenuto dell'atto di riscossione - pertanto, la falsificazione materiale della ricevuta da parte del privato integra il reato, di cui agli artt. 476 e 482 c. p., mentre la falsificazione del discocontrassegno realizza il reato di cui agli artt. 478 e 482 stesso codice.   conforme: [p84\09458] [p84\08435]

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