Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10854 del 14 marzo 2007

ECLI:IT:CASS:2007:10854PEN

Massima

Massima ufficiale
L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza.

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