ECLI:IT:CASS:2002:23811PEN
In fatto, si rileva che la condanna è intervenuta quanto ai reati di cui agli artt. 61 n. 2 e 468 c.p., e 482 in relazione all'art. 477 c.p., per avere l'imputato fatto uso, con apposizione sulla carta di circolazione relativa all'autocarro di sua proprietà Ford Transit, di un timbro in dotazione dell'Ufficio Provinciale di Trapani contraffatto, e così attestato regolare esito della revisione del veicolo per l'anno 1996.
Considerato che il ricorrente deduce: 1) inosservanza o erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 195 comma 3 c.p.p., stabilita a pena di nullità, dappoiché la prova in ordine alla falsità del timbro di revisione apposto sulla carta di circolazione è stata accertata non a mezzo testimone, bensì attraverso una nota della Motorizzazione Civile; 2) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 468 e 469 c.p., in ragione della mancanza di prova circa l'uso di uno strumento per la riproduzione in serie di una im…
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