Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 26344 del 12 settembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26344CIV

Massima

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La delega di firma per la sottoscrizione di un avviso di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere validamente conferita anche mediante ordine di servizio che individui la qualifica rivestita dal funzionario delegato, senza necessità di indicazione nominativa, in quanto tale delega realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante. L'Amministrazione finanziaria, pertanto, assolve all'onere di provare la legittimità della delega di firma producendo in giudizio la documentazione attestante l'appartenenza del funzionario sottoscrittore all'area funzionale competente e l'ordine di servizio attributivo della delega, senza che sia necessaria l'indicazione nominativa del delegato. La mancata indicazione nominativa del funzionario delegato non determina l'invalidità dell'avviso di accertamento, in quanto la delega di firma non incide sulla legittimazione sostanziale dell'atto, che resta imputabile all'organo delegante. La giurisprudenza di legittimità ha superato il precedente orientamento restrittivo che richiedeva la delega nominativa, ritenendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dal funzionario delegato, in conformità con i principi di semplificazione e buon andamento dell'azione amministrativa. Pertanto, la sentenza che ha dichiarato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di delega nominativa del funzionario sottoscrittore deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito per la rivalutazione della questione alla luce dei principi enunciati.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri ((omissis))- Presidente -
((omissis))- Consigliere -
((omissis))- Consigliere -AC - 10/2/2023
((omissis))- Consigliere -
((omissis))- Consigliere Rel. -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23522/2016 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-
presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Oggetto: accerta-
mento induttivo - de-
lega di firma
((omissis)), rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis))-
chiello, giusta procura in calce alla memoria, con domicilio digitale PEC
[email protected];
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’((omissis)) n.603/11/2016 depositata l’8 mar…

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