Cassazione penale Sez. I sentenza n. 807 del 17 aprile 1989

ECLI:IT:CASS:1989:807PEN

Massima

Massima ufficiale
Non inficia la validità di un giudizio per la applicazione di misure di prevenzione la partecipazione ad esso di un magistrato che ha pronunziato, o ha concorso a pronunziare, sentenza in un precedente ordinario procedimento, o ha pronunziato ordinanza di rinvio a giudizio, poiché non si verte nella ipotesi del medesimo procedimento, e non essendo consentita interpretazione in via analogica, per il carattere eccezionale delle norme in materia di ricusazione.

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