Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8021 del 8 agosto 1990

ECLI:IT:CASS:1990:8021CIV

Massima

Massima ufficiale
Il rifiuto, da parte del lavoratore, dell'esecuzione di un ordine del datore di lavoro non puo` considerarsi posto in essere in costanza di sciopero (e quindi giustificato da questo) ne` quando l'inadempienza sia stata anteriore alla proclamazione dello sciopero, la quale ne precede (di regola) l'attuazione senza peraltro condizionarne la legittimita`, ne` quando la stessa inadempienza sia stata successiva a tale proclamazione ma anteriore all'inizio della concreta attuazione dello sciopero, con l'astensione collettiva dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

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