Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 969 del 2013

ECLI:IT:TARLE:2013:969SENT

Massima

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L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di concludere il procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico particolareggiato, adottato ai sensi della normativa regionale, entro i termini previsti dalla legge, mediante l'adozione di provvedimenti espressi, comprensivi della fase integrativa dell'efficacia. Il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, senza giustificato motivo, determina l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere all'emanazione degli atti necessari all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico, in ossequio al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Inoltre, il ritardo ingiustificato nell'adozione dei provvedimenti conclusivi del procedimento urbanistico, che incide sulla sfera giuridica dei privati interessati, legittima il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 30 del d.lgs. n. 104/2010. L'effetto conformativo della sentenza che accerta l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere costituisce già, allo stato, una forma di risarcimento in forma specifica, fermo restando la possibilità di ulteriori valutazioni in ordine al comportamento successivo dell'Amministrazione.

Sentenza completa

N. 00495/2012
REG.RIC.

N. 00969/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00495/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2012, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della prima in Lecce, via Oberdan, 34;

contro

Comune di Castrignano del Capo, non costituito;

per l’annullamento

- del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Castrignano del Capo sulle diffide notificategli il 9 dicembre 2011;

- e per la condanna al risarcimento del danno ex artt. 2-bis della l. n. 241/1990 e 30 del d.lgs. n. 104/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

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