Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14394 del 1 aprile 2009

ECLI:IT:CASS:2009:14394PEN

Massima

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Il provvedimento di inammissibilità dell'appello avverso una sentenza di proscioglimento, adottato sulla base della disciplina introdotta dalla legge n. 46 del 2006, deve essere annullato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 85 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disciplina, ripristinando la previgente normativa che consente l'impugnazione di tali sentenze. L'efficacia retroattiva della decisione della Consulta comporta la radicale nullità del provvedimento di inammissibilità, in quanto la sentenza di proscioglimento oggetto dell'originario appello deve ritenersi ritualmente impugnabile, essendo venuta meno la preclusione all'impugnazione introdotta dalla legge n. 46 del 2006. Inoltre, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di inammissibilità dell'appello deve essere considerato tempestivo, in applicazione del principio di retroattività della pronuncia della Corte Costituzionale e del corretto calcolo dei termini per l'impugnazione, in conformità all'articolo 591, comma 3, c.p.p. Pertanto, il provvedimento di inammissibilità dell'appello deve essere annullato e la causa rinviata al giudice di appello per la decisione nel merito, in applicazione della disciplina ripristinata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 2008.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO ((omissis)) - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) VA. MA. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 05/10/2006 CORTE APPELLO di ROMA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;

lette le conclusioni del p.g. in sede intese all'annullamento con rinvio per il giudizio di appello;

Letta la memoria ex articolo 611 c.p.p. con la quale la difesa si e' associata alle conclusioni del P.G. innanzi richiamate.

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