Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 890 del 9 aprile 1992

ECLI:IT:CASS:1992:890PEN

Massima

Massima ufficiale
In relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono con l`applicazione delle norme anteriormente vigenti, avverso il provvedimento di diniego di scarcerazione e` consentito soltanto il ricorso per cassazione a norma dell`art. 272 bis, sesto comma, cod. proc. pen. 1930, come sostituito dall`art. 34 della legge 5 agosto 1988, n. 330. Ne`, al fine di affermare l`appellabilita` di detto provvedimento, potrebbe essere utilmente invocato l`art. 251, primo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che ha dettato una disciplina transitoria in tema di durata dei termini di custodia cautelare, dal momento che tale regolamentazione concerne soltanto la durata dei termini e non interferisce minimamente con la tassativa disciplina previgente relativa ai mezzi di impugnazione ed all`autorita` preposta alla decisione.

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