Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22803 del 13 agosto 2024
ECLI:IT:CASS:2024:22803CIV
Massima
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L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa, che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge economicamente più debole. Pertanto, il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, dovendo l'assegno compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, nonché assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. Ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la durata del vincolo coniugale non assume rilievo esclusivamente ai fini della quantificazione dell'assegno, ma viene in considerazione, unitamente agli altri criteri, anche ai fini dell'accertamento del relativo diritto, e ciò può quindi giustificarne l'esclusione, ove, per la sua brevità, non abbia consentito la prestazione di un significativo contributo o il sacrificio di apprezzabili aspettative professionali da parte del richiedente. Inoltre, nella nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli. Infine, l'assegno di mantenimento durante la separazione personale dei coniugi ovvero il contributo paterno al mantenimento della prole, durante la separazione, ovvero l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario e collocatario della prole non possono essere ritenuti indici di una già avvenuta "compensazione" da parte di un coniuge, in sede divorzile, per riconoscimento del contributo dato dall'altro durante la vita matrimoniale, in quanto tali elargizioni sono giustificate dalla natura dell'assegno di separazione che, a differenza di quello di divorzio, è finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole ed ai figli il mantenimento dello stesso tenore di vita tenuto prima della separazione, attesa la permanenza del vincolo coniugale.
Sentenza completa
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere - Rel.
Dott. VAROTTI Luciano - Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18519/2023 R.G. proposto da: An.To., rappresentata e difesa dall'avvocato CO.AN. (Omissis), - ricorrente - contro To.Ce., rappresentato e difeso dall'avvocato SA.FR. (Omissis), - controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 296/2023 depositata il 06/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 296/2023, pubblicata il 6/6/2023, ha parzialmente riformato la…
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