Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19414 del 28 settembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:19414CIV

Massima

Massima ufficiale
In.tema di società cooperative ed inipotesi di esclusione del socio, compete al giudice del merito la valutazione inconcreto della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine - soprattutto quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica - della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende uncriterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo. Nel compiere detta valutazione, il giudice del merito deve avere riguardo alla rilevanza centrale che inproposito svolgono sia il principio di buona fede (cui non.soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio deve essere improntato), sia l'elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su unprincipio solidaristico che necessariamente postula - inmisura ancora maggiore di quanto accade insocietà di altro tipo - il reciproco affidamento dei soci. Detta valutazione compiuta dal giudice del merito, se logicamente e congruamente motivata, sfugge al sindacato della Corte di cassazione. (Nella specie l'esclusione del socio era scaturita da duplice addebito: dal fatto che questi, nell'informare la banca creditrice della propria intenzione di revocare la fideiussione prestata per i debiti sociali, aveva espresso dubbi e riserve sulla solidità patrimoniale della cooperativa e sulla correttezza dei suoi bilanci; dalla circostanza che lo stesso aveva costituito un'altra società operante nel medesimo settore ed avente una denominazione simile a quella della cooperativa di cui egli faceva parte. Nell'enunciare il principio di cui inmassima, la S.C. ha cassato, per vizio di motivazione, la sentenza impugnata, la quale, nel dichiarare l'illegittimità della delibera di esclusione, non.aveva adeguatamente valutato nè se i denunciati sintomi di dissesto e le asserite irregolarità della gestione sociale avessero una qualche corrispondenza nella realtà, nè se la costituzione di altra società - pur inpresenza di uno statuto non.precludente ai soci la partecipazione ad altre società conanalogo oggetto sociale - non.integrasse, inconcreto, gli estremi della concorrenza sleale derivante dall'uso confusorio della denominazione sociale).

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