Consiglio di Stato sentenza n. 1494 del 1995

ECLI:IT:CDS:1995:1494SENT

Massima

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La variante edilizia che comporta un aumento del numero di unità abitative di un edificio, anche se di modesta entità, deve essere qualificata come "essenziale" ai fini dell'assoggettamento al contributo sul costo di costruzione previsto dall'art. 18 della legge n. 10 del 1977. Ciò in quanto l'incremento della capacità abitativa produce un aumento dei carichi urbanistici e dei relativi costi, che giustificano la partecipazione del titolare della concessione edilizia al finanziamento delle opere di urbanizzazione. Tale conclusione si fonda su un'interpretazione sistematica delle disposizioni della legge n. 10 del 1977 e della legge n. 457 del 1978, che assoggettano a concessione onerosa gli interventi edilizi volti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme di opere che possono portare ad un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente. Pertanto, il giudizio sulla essenzialità della variante non deve essere condotto scomponendo l'intervento nei suoi singoli elementi, ma valutando complessivamente se le modificazioni apportate, incluse quelle di carattere funzionale, determinino una situazione che giustifica, secondo la logica ispiratrice della normativa, la partecipazione alle spese per le opere di urbanizzazione.

Sentenza completa

Annulla Tar Toscana, 18 settembre 1987 n. 683 DIRITTO - L'appello del Comune è fondato. 1. La questione si risolve nell'accertare se la variante assentita dal Sindaco abbia, come afferma l'Amministrazione comunale appellante, o non abbia, come ha sostenuto in primo grado il titolare della concessione edilizia, carattere "essenziale", tale essendo il requisito che esclude, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della L. 28 gennaio 1977 n. 10, l'esenzione dal contributo sul costo di costruzione, prevista dal comma precedente, per le concessioni edilizie richieste entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 10 del 1977. Il T.A.R., aderendo a quanto prospettato dal ricorrente originario, ha osservato che la semplice modificazione della superficie interna per ricavarne un numero maggiore di unità abitative (nella specie, da cinque a otto), non costituisce, alla luce del disposto dell'art. 15 dodicesimo comma, della le…

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