Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1298 del 31 gennaio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:1298PEN

Massima

Massima ufficiale
La sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 18 gennaio 1990 - che ha dichiarato illegittimo l`art. 247, primo, secondo e terzo comma decreto legge 28 luglio 1989 n. 271 nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di richiesta del giudizio abbreviato, debba motivare il proprio dissenso e nella parte in cui non consente che il giudice, valutato il dissenso del pubblico ministero e ritenendolo ingiustificato, possa applicare, a dibattimento concluso, la riduzione di un terzo della pena ex art. 442 n. 2 nuovo c.p.p. non ha efficacia retroattiva.  Tale riduzione avente natura sostanziale, presuppone, peraltro, l`adozione del rito abbreviato che non e` convertibile nel giudizio d`appello, e di conseguenza inapplicabile in tale sede.  (Nella fattispecie questa Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che rifiuto` l`adozione del rito abbreviato stante il dissenso del P.M.). (V. mass. provv. n. 1563).

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