Cassazione penale Sez. V sentenza n. 337 del 22 gennaio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:337PEN

Massima

Massima ufficiale
L'atto pubblico di fede privilegiata, menzionato nel capoverso dell'art 476 cod pen, è quello disciplinato dagli artt 2699 e 2700 del codice civile.Da ciò consegue che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, a norma dell'art 2700 cod civ, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti.

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