Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 67 del 2003

ECLI:IT:TARMAR:2003:67SENT

Massima

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Il decreto di espropriazione definitivo, pur se relativo ad una superficie maggiore rispetto a quella indicata nella delibera dichiarativa di pubblica utilità, non è illegittimo, in quanto le superfici di progetto sono suscettibili di variazioni e l'individuazione del bene espropriato non risulta inficiata. L'eventuale inesattezza circa la misurazione delle superfici espropriate, ove non incida sull'individuazione del bene, non è idonea ad invalidare il procedimento espropriativo e, in particolare, il decreto di esproprio. Pertanto, l'espropriato non può ottenere l'annullamento del decreto di esproprio né il risarcimento del danno, essendo il procedimento espropriativo legittimo e l'atto di esproprio divenuto inoppugnabile. L'azione di risarcimento del danno per equivalente è autonoma rispetto all'azione di annullamento dell'atto amministrativo, non essendo necessaria la previa impugnazione dell'atto lesivo, purché sia accertata l'illegittimità dell'azione amministrativa che ha determinato il danno ingiusto. Tuttavia, in assenza di un valido provvedimento di annullamento dell'atto amministrativo, il giudice non può disapplicare l'atto, ma può solo accertare incidentalmente la sua illegittimità ai fini della condanna al risarcimento del danno.

Sentenza completa

Fatto
1.
Con ricorso notificato il 19-20 marzo 2002 al Comune di Gabicce Mare ed alla Provincia di Pesaro ed Urbino, e depositato il 17 aprile 2002, premesso di essere proprietario di un'area, adibita a parcheggio, interessata dalla realizzazione di un'opera viaria, il cui progetto era stato approvato con la delibera provinciale 14 ottobre 1997 n. 943, dichiarativa di pubblica utilità, il sig. ((omissis)) ha impugnato il decreto di esproprio definitivo 28 dicembre 2001 n. 30233 emesso dal Comune intimato.
Questi i motivi:
a) violazione degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241 del 1990;
b) violazione dell'art. 1 L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 della Cost., eccesso di potere per mancanza di logicità e ragionevolezza dell'azione amministrativa;
c) e d) violazione degli artt. 10 ed 11, nonché degli artt.
12 e 13 della L. n. 865 del 1971, come modificata dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Oltre ad eccepire il mancato avvio…

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