Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6209 del 1 febbraio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:6209PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario ai sensi dell`art. 41 bis, secondo comma, ord. pen., qualora il relativo decreto ministeriale indichi, come termine finale, la "scadenza della legge 7 agosto 1992, n. 356", deve ritenersi che l`Amministrazione abbia inteso esercitare il suo potere discrezionale esclusivamente con riferimento al limite temporale di vigenza della legge predetta, originariamente fissato in tre anni, con la conseguenza che la successiva legge 16 febbraio 1995, n.  36, che ha prorogato tale limite fino al 31 dicembre 1999, ha si conservato l`efficacia delle disposizioni di cui all`art. 41 bis ord. pen., ma non anche prodotto l`indiscriminata protrazione degli effetti di tutti i provvedimenti adottati con specifico riferimento all`originario termine di vigenza della legge n. 356/92, sicche` quest`ulteriore effetto richiede una nuova determinazione ministeriale con cui venga verificata la persistenza pericolosita` del detenuto e la necessita` di mantenere le misure restrittive idonee a fronteggiarla per il periodo successivo alla data stabilita nel primo decreto.   da vedere:

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