Cassazione penale Sez. I sentenza n. 878 del 31 marzo 1995
ECLI:IT:CASS:1995:878PEN
Massima
Massima ufficiale
Il termine di dieci giorni fissato dall`art. 309, comma nono, cod. proc. pen., entro il quale il giudice deve pronunciarsi sulla richiesta di riesame di un`ordinanza dispositiva di misura cautelare a pena della perdita di efficacia della medesima, non decorre dal momento in cui gli atti trasmessi dall`autorita` procedente o dal magistrato di sorveglianza del luogo di custodia dell`indagato - per l`ipotesi in cui quest`ultimo abbia sollecitato la propria audizione - siano pervenuti alla cancelleria di quel giudice, ma dal momento in cui questi abbia avuto la disponibilita` giuridica degli atti essenziali alla decisione (fra i quali l`interrogatorio del richiedente) e sia stato obiettivamente posto in grado di esercitare la funzione di organo preposto al "riesame" della misura coercitiva, provvedendo sulla relativa "richiesta". (Nella specie, l`indagato era stato sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di custodia e il verbale di interrogatorio era stato immediatamente trasmesso dallo stesso magistrato, a mezzo telefax, alla cancelleria del tribunale competente per il riesame, ma solo venticinque giorni piu` tardi il cancelliere lo aveva rinvenuto, ponendolo a disposizione del giudice per la decisione sul riesame. E la S.C. ha ritenuto che da tale ultima data decorresse il termine di dieci giorni di cui all`art. 309, comma nono, cod. proc. pen.).
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