Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4199 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:4199SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 successivamente all'emanazione di un provvedimento sanzionatorio di demolizione, ma prima dell'impugnazione giudiziale di quest'ultimo, rende inammissibile per carenza di interesse originaria il ricorso avverso il provvedimento demolitorio, salvo che non risulti già chiaramente esternata dall'Amministrazione, o comunque non risulti con certezza dagli atti di causa, la non sanabilità delle opere. In tal caso, l'Amministrazione ben può limitarsi all'adozione di un atto meramente confermativo della sanzione già irrogata, stante la già accertata non sanabilità. Diversamente, il riesame dell'abusività delle opere, provocato dall'istanza ex art. 36, ha un significato solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile e mira a verificare l'effettiva conformità agli strumenti urbanistici in vigore di quanto realizzato: solo in tal caso è necessaria la formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di diniego, quest'ultimo eventualmente anche tacito), che, in quanto atto non meramente confermativo, vanificherebbe definitivamente l'operatività dell'impugnato provvedimento sanzionatorio. In caso di accoglimento dell'istanza, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria renderebbe legittime le opere e non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nell'ipotesi inversa di rigetto, l'Amministrazione dovrebbe provvedere a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base di un nuovo accertamento dell'abusività non sanabile delle opere stesse, ai sensi del predetto D.P.R. 380/2001, e ciò anche al fine di permettere al responsabile (nell'arco di un nuovo termine appunto da assegnarsi, essendo venuto meno quello attribuito dalla precedente ingiunzione) di adempiere spontaneamente alla demolizione, così evitando le più onerose sanzioni dell'acquisizione o della demolizione in danno. In tali ipotesi, pertanto, viene meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione sull'impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, anche tenuto conto della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo), sull'avanzata istanza, non meramente confermativo e quindi anch'esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dagli interessati.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/06/2018

N. 04199/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03891/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3891 dell’anno 2013, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ((omissis)) n. 12;

contro

Comune di Casaluce, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 30 del 09/07/2013, con la quale il Comune di Casaluce ha ingiunto a ((omissis)) la demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo al c.so Umberto I n. 242.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell…

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