Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 11028 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:11028SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da alcuni operatori commerciali titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche avverso l'Avviso pubblico emesso da Roma Capitale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di posteggi liberi a seguito di operazioni di spunta nei mercati saltuari di Viale XVII Olimpiade e Piazzale Ankara/Viale dello Stadio Flaminio, ha affermato il seguente principio di diritto: La normativa regionale (L.R. Lazio n. 33/1999) consente ai Comuni di stabilire le modalità per l'accertamento delle presenze degli operatori sui mercati, prevedendo che la frequenza e la continuità nell'occupazione del posteggio possano essere dimostrate, oltre che attraverso la documentazione del pagamento della relativa tassa o canone concessorio, anche mediante "altri atti idonei", consistenti in "almeno tre atti per ciascun anno, che possano attestare in maniera certa ed incontrovertibile, la presenza degli operatori stessi nel mercato". Pertanto, l'onere della prova della presenza dell'operatore nel mercato ricade su di questi, dovendo egli dimostrare, all'atto della domanda della concessione del posteggio cui aspira, i titoli di frequenza in base ai quali dovrebbe essere preferito ad altri, meno assidui, operatori, e non sull'amministrazione, tenuta a pronunciarsi su tale domanda. Inoltre, la mancata istituzione da parte dell'amministrazione comunale del registro delle presenze, previsto dalla legge regionale, non può essere invocata dai ricorrenti al fine di ottenere un punteggio maggiore e/o una posizione più favorevole in graduatoria, atteso che la normativa consente l'utilizzo di altri mezzi di prova idonei a dimostrare la presenza dell'operatore nel mercato. Infine, la formazione di una graduatoria unica e comune tra gli spuntisti di due distinti mercati saltuari e giornalieri non è di per sé illegittima, purché l'amministrazione provveda a redigere due separate graduatorie, una per ciascun mercato, in conformità alla normativa vigente.

Sentenza completa

N. 01113/2010
REG.RIC.

N. 11028/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01113/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2010, proposto da:
Masi Gabriella e Società Predictions Company Sas, in persona del suo legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Castellana, con domicilio eletto presso Alessandro Castellana in Roma, Via Appiano, 8;

contro

Roma Capitale, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Sergio Siracusa, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 1350/09 avente ad oggetto: formazione della graduatoria per l'assegnazione posteggi liberi a segu…

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