Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10526 del 17 ottobre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:10526PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di falso documentale, l'elemento che caratterizza l'atto pubblico va ravvisato non tanto nella particolare intensità dell'efficacia probatoria dell'atto, quanto nell'appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata percezione. Deve quindi ritenersi atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni. Rientrano, di conseguenza, nell'ambito della tutela prevista dall'art. 476 Cod. pen. non solo gli atti destinati a spiegare la loro efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, cioè quegli atti formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative alle quali egli è addetto. (Nella specie trattavasi di registro Protocollo della licenza edilizia).

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