Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2218 del 17 febbraio 1990
ECLI:IT:CASS:1990:2218PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di determinazione della pena, il giudice, in osservanza al disposto di cui all'art. 133 c.p., trae elementi di valutazione anche dalla considerazione della personalità del giudicabile, quale si manifesta nel tempo posteriore alla consumazione del reato e durante il processo. Ne consegue che, se l'imputato non ha il dovere di rispondere alle domande postegli e di confessarsi autore del reato contestatogli, pure l'esercizio di tale diritto non può risolversi in un divieto per il giudice di trarre conclusioni da quell'atteggiamento, sia al fine della quantificazione della pena (base), che a quello della (eventuale) concessione delle attenuanti generiche; le quali, come possono essere accordate per ravvedimento del reo, allo stesso modo possono essere negate a causa del comportamento processuale del giudicabile, che manifesti una personalità negativa. In tema di cause di giustificazione, è esclusa la responsabilità penale dell'agente provocatore funzionario di polizia giudiziaria, qualora possa ravvisarsi nel suo operato l'adempimento di un dovere, in relazione alla norma contenuta nell'art. 219 c.p.p., che fa obbligo alla polizia di assicurare le prove dei reati e di ricercarne i colpevoli. Qualora si tratti di un privato, che operi come agente provocatore, è necessario, per l'esclusione della punibilità, che il suo intervento sia giustificato da un ordine della pubblica autorità, sicché possa, per questa via, trovare applicazione la scriminante di cui all'art. 51 c.p. Ne consegue che tale scriminante non opera quando il proposito criminoso sia suscitato e determinato dal provocatore unicamente a fine di vendetta o di lucro ovvero nella prospettiva di fruizione di un premio. (Fattispecie in cui taluno, al fine di vendicarsi per torti ricevuti, aveva richiesto la fornitura di una partita di droga informandosi circa l'itinerario che il corriere avrebbe seguito, sì da avvertire organi di polizia giudiziaria prospettando un intervento d'intercettazione. La Corte ha escluso che il provocatore potesse andare esente da pena, esprimendo il principio sopra massimato).
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