Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2241 del 4 luglio 1995
ECLI:IT:CASS:1995:2241PEN
Massima
Massima ufficiale
Non sussiste alcun obbligo, a carico del Tribunale del riesame, di rilasciare al difensore dell`indagato copia degli atti depositati in cancelleria, in quanto l`attuale normativa ha preferito rimettere al prudente apprezzamento dello stesso Tribunale ogni decisione in merito, in considerazione della necessita` di contemplare la tutela dei diritti dell`indagato con l`esigenza di salvaguardare la segretezza dei dati acquisiti, in una fase particolarmente delicata qual e` quella delle indagini preliminari. da vedere: Sen 27/06/1994 2546 sez 1 Pen
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