Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4588 del 31 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:4588PEN

Massima

Massima ufficiale
Mentre l'oblazione regolata dall'art. 162 c. p. costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicche` il giudice ha solo il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed e` obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma, invece l'oblazione introdotta con l'art. 162 bis c. p. e` subordinata al potere discrezionale del giudice, il quale, oltre alla ve rifica delle condizioni formali e della inesistenza degli elementi ostativi (qualita` di recidivi reiterati, contravventori abituali, delinquenti o contravventori professionali; conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del contravventore), potra` ammettere o respingere la domanda di oblazione in considerazione della ritenuta gravita` del fatto, avuto riguardo agli elementi di cui all'art. 133 c. p..   conforme: [p84\03651] [p83\10134]

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