Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 32457 del 26 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:32457PEN

Massima

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Il giudice, nell'esercizio del proprio potere di correzione degli errori materiali contenuti negli atti processuali, può procedere d'ufficio alla rettifica di evidenti errori di trascrizione, anche in assenza di richiesta di parte, al fine di assicurare la correttezza formale e sostanziale degli atti giudiziari, nel rispetto del principio di legalità e del diritto di difesa. Tale potere correttivo, che non incide sul merito della decisione, trova il proprio fondamento normativo negli articoli 127 e 130 del codice di procedura penale e risponde all'esigenza di garantire l'integrità e l'attendibilità degli atti processuali, evitando che errori meramente materiali possano compromettere la validità e l'efficacia delle pronunce giurisdizionali. La correzione dell'errore, pertanto, non costituisce una nuova decisione, ma un mero adeguamento formale dell'atto, volto a ripristinare la corrispondenza tra il contenuto della decisione e la sua rappresentazione documentale, senza alcuna modifica del suo contenuto sostanziale. Il giudice, nel procedere alla correzione, deve limitarsi a rettificare l'errore materiale, senza introdurre alcuna variazione di merito, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti processuali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere

Dott. SARACENO ((omissis)) - Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
nella procedura di correzione di errore materiale relativo a:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 8204/2015 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 06/04/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito di fissazione di udienza ex articoli 127-130 c.p.p., sentito il procuratore generale che ha concluso perche&#…

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