Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1463 del 7 luglio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1463PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito delle sentenze n. 26 del 1979 e 103 del 1982 della corte costituzionale, per l'insubordinazione con minaccia o ingiuria può farsi riferimento ai reati militari di ingiuria o di minaccia, mentre per l'insubordinazione con violenza, a meno che questa non consista nell'omicidio volontario, possono configurarsi, secondo i casi, i reati militari di percosse, di lesioni personali o di lesione personale grave o gravissima. Tuttavia, qualora soggetto passivo di questi ultimi sia un superiore con qualifica di pubblico ufficiale si possono ipotizzare, a seconda delle ipotesi, i reati comuni previsti dagli artt. 336, 337, 341 cod. pen.: reati che, per la loro natura di reati complessi, assorbono le minacce e le ingiurie, e la violenza rimasta nei limiti delle percosse, anche nelle ipotesi previste come reati militari, ma non le lesioni previste come reati militari o reati comuni.

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