Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2653 del 13 marzo 1987

ECLI:IT:CASS:1987:2653CIV

Massima

Massima ufficiale
Il terzo comma dell`art. 82/2 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 (aggiunto dall`art. 1 legge 23 dicembre 1966 n. 1147), allorquando dispone che al giudizio di appello avverso le sentenze in materia di ineleggibilita` a consigliere comunale si applicano le norme di procedura e i termini stabiliti per il giudizio di primo grado, opera un rinvio recettizio a quest`ultima disciplina, tal che nell`applicarla non si fa ricorso all`analogia.  Conseguentemente, l`appello deve ritenersi inammissibile, quando non sia stato osservato l`onere di depositare gli atti in cancelleria entro dieci giorni dalla notifica del ricorso e del decreto che fissa l`udienza, come previsto per il giudizio di primo, e sanzionato espressamente a pena di decadenza del quinto comma del citato art. 82.

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