Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3918 del 11 aprile 1995

ECLI:IT:CASS:1995:3918PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., che sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede anche l'incompatibilità a giudicare dei giudici di secondo grado per il caso in cui abbiano rigettato, in via preliminare, la richiesta di rideterminazione della pena avanzata ex art. 599 comma quarto, cod. proc. PEN.. Ed invero, la pregiudiziale valutazione negativa della richiesta non può costituire anticipazione del giudizio ai fini della ricusazione, in quanto non riguarda una dichiarazione di responsabilità, ma l'incidentale giudizio di congruità della pena, eventualmente irrogabile a conclusione del dibattimento finalizzato all'accertamento della colpevolezza.

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