ECLI:IT:CASS:2002:12496PEN
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre R. C. avverso l'ordinanza emessa il 17.5.2000 dalla Corte di Appello di Milano, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal R. avverso la sentenza 13.1.2000 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato il predetto R. colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p., condannandolo alla pena di L. 400.000 di ammenda.
La Corte territoriale ha osservato che la sentenza impugnata era inappellabile ai sensi del terzo comma dell'art. 593 c.p.p. e che non si poteva qualificare l'appello come ricorso in cassazione, difettando i presupposti di cui al quinto comma dell'art. 568 c.p.p., atteso "il tenore dei motivi di gravame".
Lamenta il ricorrente violazione di legge sul rilievo che la Corte di appello avrebbe dovuto senz'altro qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e che non spettava a detta corte valutare se le doglianze esposte potevano o meno essere cons…
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