Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3525 del 24 marzo 2000

ECLI:IT:CASS:2000:3525CIV

Massima

Massima ufficiale
Nell'appalto di opere pubbliche, registro di contabilità è solo il documento le cui pagine sono "preventivamente numerate e firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore" e nel quale le singole partite siano iscritte "rigorosamente in ordine cronologico" (art. 52 R.D. 350/1895), per cui esso non puo' identificarsi con il "libretto delle misure", sul quale si annotano "la misura e la classificazione dei lavori" (art. 42 R.D. 350/1895) ne' conil "giornale dei lavori" di cui all'art. 40 del cit. R.D., in cui si registrano settimanalmente i progressi dei lavori. In realta', il registro di contabilita' e' l'unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d'insieme o unitaria dell'esecuzione dell'appalto; solo in esso si ha il dovere o onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perche' da esso solo e' rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto e per il committente e per l'appaltatore, che, in applicazione di regole di diligenza e buona fede, deve iscrivere immediatamente in esso i fatti che puo' prevedersi incideranno sulla contabilita' dei lavori. Pertanto se e' certo che una contabilita' irricostruibile o informe non e' il registro, tale non puo' essere qualsiasi documento contabile dal quale non risulti una visione complessiva delle opere eseguite secondo il loro ordine cronologico e quindi del rilievo che eventuali variazioni di esse possono avere sui costi dell'appalto per ambedue le parti del contratto; e' evidente quindi che un documento a fogli scomposti non puo' integrare il registro neppure provvisoriamente. In assenza del registro, l'appaltatore avra' la "facolta'" e non l'onere "all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che credera' del proprio interesse", e in tal caso "le riserve e le domande .non avranno efficacia e sa-ranno considerate come non avvenute ove non siano ripetute nel registro di contabilita' nei termini e nei modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54" (art. 89 R.D. 350/1895), una volta che lo stesso sia stato istituito. Solo con l'istituzione del registro sorge il dovere di iscrivere le riserve relative ai lavori eseguiti in precedenza.

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