Cassazione penale Sez. II sentenza n. 529 del 23 gennaio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:529PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel giudizio contumaciale la prova dell'impedimento, dedotto dall'imputato a fondamento dell'istanza di differimento del processo, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito: non può pertanto formare oggetto di impugnazione ove della decisione adottata sia data adeguata giustificazione.

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