Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 14 del 14 giugno 1996

ECLI:IT:CASS:1996:14PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell`applicabilita` del criterio speciale di competenza territoriale fissato dall`art. 274, comma secondo, cod. pen. mil. di pace, la presentazione spontanea del militare all`autorita` con la volonta` di porsi a disposizione della stessa non puo` essere equiparata alla "volontaria costituzione", in quanto cio` comporterebbe un`interpretazione estensiva del significato della norma in contrasto con il principio generale in tema di competenza territoriale fissato nel primo comma dello stesso articolo e con quello del giudice naturale precostituito per legge. Ne consegue che per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, per i quali non e` piu` consentita, dopo la sentenza 15 novembre 1993 n. 503 della Corte costituzionale, l`adozione di provvedimenti restrittivi della liberta` personale, e` competente il Tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo, o reparto al quale l`imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.

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