Consiglio di Stato sentenza n. 456 del 2011

ECLI:IT:CDS:2011:456SENT

Massima

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Il servizio prestato presso un ente locale, anche se caratterizzato da elementi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato, non può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA statale, in quanto nullo per violazione del divieto di assunzione di personale da parte degli enti locali previsto dalla legge. Pertanto, l'esclusione dalla graduatoria di coloro che abbiano prestato servizio presso un ente locale, pur in presenza di indici di subordinazione, è legittima, in quanto il rapporto di lavoro, ancorché di fatto subordinato, non può essere considerato valido ai fini dell'ammissione al concorso per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti. La normativa di grado superiore, che prevede l'ammissione ai concorsi in questione del personale ATA non di ruolo con almeno due anni di servizio prestato senza demerito, non può essere interpretata in modo da ricomprendere anche il servizio prestato presso gli enti locali in violazione del divieto di assunzione, in quanto ciò comporterebbe un'applicazione contra legem della disciplina concorsuale. Pertanto, il bando di concorso che richiede, ai fini dell'ammissione, il servizio prestato con rapporto di impiego diretto con gli enti locali non può essere considerato illegittimo, in quanto tale requisito è conforme alla normativa vigente che esclude la validità del servizio prestato presso gli enti locali in violazione del divieto di assunzione. L'omessa impugnazione del bando di concorso, che contiene il requisito di partecipazione di cui i ricorrenti sono privi, comporta l'inammissibilità delle censure relative all'illegittimità del bando stesso, in quanto gli atti di esclusione sono espressione di attività vincolata in applicazione della relativa lex specialis.

Sentenza completa

N. 06813/2005
REG.RIC.

N. 00456/2011REG.PROV.COLL.

N. 06813/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6813 del 2005, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentate e difese dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via ((omissis)), 31

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Cusano Mutri,
Ufficio Scolastico Regionale-Centro Servizi Amministrativi di Benevento;
((omissis));

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:…

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