Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22528 del 8 agosto 2024

ECLI:IT:CASS:2024:22528CIV

Massima

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Il compenso per lavori extra-contrattuali eseguiti dall'appaltatore di un appalto pubblico è dovuto solo se tali lavori siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione committente, siano stati riconosciuti come indispensabili in sede di collaudo, siano stati accettati dall'amministrazione stessa e il loro costo, sommato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri comunque nei limiti delle spese approvate. In assenza di tali requisiti, l'appaltatore non ha diritto ad alcun aumento di prezzo, neppure qualora i lavori extra-contrattuali siano stati eseguiti e acquisiti al patrimonio comunale, essendo necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per il riconoscimento del compenso. Il giudice di merito, nel valutare la fondatezza della domanda di pagamento di tali lavori, deve tenere conto della disciplina sulle riserve e sull'onere della prova, non potendo desumere la prova dei fatti dedotti dalla sola contumacia della parte convenuta, ma dovendo valutare complessivamente tutti gli elementi istruttori acquisiti, ivi comprese le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. La decisione del giudice di merito sul quantum del credito vantato dall'appaltatore, fondata su tale valutazione complessiva del materiale probatorio, non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non potendo il giudice di cassazione procedere a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto
ANTONIO VALITUTTI
Presidente
A
PPALTO
–L
AVORI PUBBLICI

C
OMMISSIONE DI COLLAUDO

C
OMPONENTE
-C
OMPENSO
.
LUIGI ABETE
Consigliere
LUCIANO VAROTTI
Consigliere
Ud. 15/05/2024-CC
ANDREA FIDANZIA
Consigliere
R.G.N. 11110/2020
((omissis))
Consigliere rel.
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso n. 11110/2020 R.G.
promosso da
((omissis)), in qualità di titolare dell’omonima impresa
individuale, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza
24, presso il dott. ((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv.
((omissis)), in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Comune di Neviano,in persona del Sindaco pro tempore;
intimato
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1132/2019,

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