Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1808 del 5 settembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1808PEN

Massima

Massima ufficiale
In sede di applicazione dell'art.. 24 legge n.. 646 del 1982, qualora nel corso del procedimento penale per il delitto di cui all'art.. 416 bis. cod. pen., venga disposto il sequestro previsto dalla normativa antimafia, il giudice penale dovrà sottoporre a tale misura cautelare, in vista della confisca obbligatoria prevista dal comma settimo della citata norma, non solo i beni previsti dagli artt. 2 bis e 2 ter della legge 575 del 1965 acquistati dall'imputato, successivamente al momento in cui è divenuta operante la legge antimafia del 1982 n.. 646, ma, altresì, quelli che risultino, a seguito di congrua dimostrazione, essere serviti o essere stati destinati a commettere il reato suddetto in epoca successiva al 28 settembre 1982 in qualunque tempo acquistati.

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