Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 1373 del 2015

ECLI:IT:TARPA:2015:1373SENT

Massima

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Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione per conoscere delle controversie relative agli ordini di rilascio o sgombero di alloggi occupati abusivamente, in assenza di un titolo concessorio dell'autorità titolare del bene pubblico, in quanto tali provvedimenti si pongono al di fuori della materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda una valutazione del pubblico interesse. La giurisdizione del giudice amministrativo è esclusa anche nei casi in cui il ricorrente ingiunto opponga un diritto a permanere nell'alloggio, qualunque sia il titolo, più o meno fondatamente o plausibilmente accampato in ricorso, in quanto la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, il giudice amministrativo, in presenza di tali presupposti, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con la conseguente possibilità per il ricorrente di riproporre la domanda presso il giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di inammissibilità. Inoltre, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato deve essere respinta, in quanto l'art. 126, I comma, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 subordina l'ammissione de qua alla "non manifesta infondatezza delle pretese fatte valere dall'interessato", condizione che non ricorre nei casi in cui "le pretese dell'interessato" non sono fatte valere nelle forme, nei tempi e nei modi prescritti dall'ordinamento processuale. Tuttavia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione anche dell'errata indicazione, in calce al provvedimento impugnato, del giudice presso il quale esercitare la relativa impugnazione.

Sentenza completa

N. 00939/2012
REG.RIC.

N. 01373/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00939/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2012, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tar, sito in Palermo nella Via Butera n°6;

contro

il COMUNE di GELA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ((omissis)), sito in Palermo nella ((omissis)) n°142;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n.237 del 19/03/2012 e della proposta ordinanza sindacale n.751 del 15/03/2012, notificata in data 26/03/2012, emessa dal Sin…

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