Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 503 del 2014

ECLI:IT:TARVEN:2014:503SENT

Massima

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Il vincolo preordinato all'esproprio può essere legittimamente apposto dall'amministrazione comunale anche in assenza di una specifica comunicazione di avvio del relativo procedimento al proprietario dell'area interessata, qualora risulti accertato che l'area non possa essere destinata ad alcun uso diverso da quello previsto nel progetto di ampliamento e completamento del parco pubblico, in ragione dei vincoli urbanistici e paesaggistici già gravanti sulla stessa. In tali casi, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'atto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in applicazione del principio di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento amministrativo per vizi formali che non abbiano inciso sulla sua legittimità sostanziale, quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Inoltre, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali non costituisce un presupposto necessario per l'approvazione del progetto preliminare di un intervento su area vincolata, essendo sufficiente il suo ottenimento prima della realizzazione dell'opera, in quanto il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire è di presupposizione, necessitato e strumentale, tale per cui la mancanza della prima non incide sulla legittimità del provvedimento di approvazione del progetto preliminare.

Sentenza completa

N. 00900/2013
REG.RIC.

N. 00503/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00900/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2013, proposto da:
Cefil S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

contro

Comune di Rovigo, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

per l'annullamento,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Rovigo 21/5/2013 n. 14/2013, ad oggetto: "Approvazione progetto preliminare ampliamento e completamento (…

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