Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 284 del 2018

ECLI:IT:TARBAS:2018:284SENT

Massima

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La realizzazione di opere edilizie in difformità da una denuncia di inizio attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche se comportanti un aumento dell'altezza interna oltre quella dichiarata, non determina l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, né l'obbligo di demolizione entro un termine perentorio, ma può essere sanata mediante la presentazione di una SCIA in sanatoria, corredata del progetto esecutivo e dei calcoli statici, fino alla notifica del provvedimento di esecuzione della demolizione d'ufficio. Infatti, la violazione delle norme in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali ma solo a meri profili formali, come il mancato deposito del progetto e l'ottenimento dell'autorizzazione prima dell'inizio dei lavori, può essere sempre sanata, in quanto diversamente si dovrebbero sempre demolire anche i manufatti che rispettano sotto il profilo sostanziale la normativa antisismica, solo per il mancato adempimento di un onere formale. Pertanto, il termine indicato nel provvedimento di demolizione non è perentorio, ma solo ordinatorio, sicché la presentazione tardiva della SCIA in sanatoria non determina l'irricevibilità della stessa, ma solo l'esecuzione della demolizione a cura e spese del responsabile dell'abuso. Inoltre, il presupposto della cd. "doppia conformità", ossia la conformità dell'opera alla normativa urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, non ricorre quando l'opera, seppur realizzata in difformità da una DIA/SCIA, non risulta vietata dallo strumento urbanistico, né al momento della sua realizzazione, né al momento della presentazione della SCIA in sanatoria.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/04/2018

N. 00284/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00492/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2017, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e dal Comitato Boscotrecase, costituito da 13 persone il 28.7.2011, rappresentanti e difesi dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Comune di Picerno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio ex art. 25, lett. a, cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e d…

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