Cassazione penale Sez. I sentenza n. 295 del 7 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:295PEN

Massima

Massima ufficiale
Il principio generale della unitarietà del mezzo di impugnazione, stabilito dall'art. 200 cod. proc. pen. per la ordinanza emessa nel giudizio, non può ritenersi derogato dalle disposizioni sulle impugnazioni dettate in tema di provvedimento sulla libertà personale dell'imputato, a meno che non si abbia un rinvio del dibattimento a tempo indeterminato ovvero non si sia avuta una sentenza inoppugnabile. Ne consegue che un ricorso per cassazione proposto soltanto avverso un'ordinanza concessiva della libertà provvisoria, emessa contestualmente ad una sentenza non irrevocabile, è inammissibile, anche in virtù del principio della tassatività delle impugnazioni, che non consente, per la specificità del mezzo adoperato, di ritenere il ricorso stesso convertibile in appello. (Nella specie, la corte ha emesso il principio di cui alla massima, giudicando del ricorso del P.M. proposto esclusivamente contro il capo della sentenza non irrevocabile, relativo alla concessione della libertà provvisoria).

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