Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6028 del 20 aprile 1989

ECLI:IT:CASS:1989:6028PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazioni, qualora, dopo la decisione di primo grado, gravata da appello, nelle more della notifica dell'avviso di deposito della sentenza (art. 151 cod. proc. pen.), sopravvenga provvedimento di amnistia, ove non siano prodotti motivi a sostegno, il giudice di primo grado, avendo esaurito la sua giurisdizione, non può dichiarare la estinzione del reato, né l'inammissibilità dell'impugnazione, posto che ciò (mancata presentazione dei motivi) non impedisce l'operatività di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.) e la relativa dichiarazione. Pertanto, detto giudice, deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice dell'appello per l'ulteriore seguito. Tuttavia, qualora l'inammissibilità dell'impugnazione sia stata dichiarata, sul ricorso dell'imputato, la corte di cassazione provvede alla declaratoria di estinzione del reato, senza scendere ad alcuna valutazione circa le statuizioni civili perché, in mancanza di motivi a sostegno, tale materia non fu devoluta al giudice dell'impugnazione.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.