Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 363 del 2014

ECLI:IT:TRGATN:2014:363SENT

Massima

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Il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, accertato in sede giurisdizionale, comporta l'obbligo per l'amministrazione soccombente di corrispondere al ricorrente l'indennizzo per equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto). Tale obbligo di pagamento, una volta divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale che lo ha riconosciuto, costituisce un titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione, la quale è tenuta a provvedere al relativo adempimento entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, decorso il quale il creditore può attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione forzata. In tale giudizio, il giudice amministrativo, oltre a dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, può altresì comminare una sanzione pecuniaria (c.d. astreinte) per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione, la cui decorrenza è fissata dalla data di notificazione del ricorso per ottemperanza e la cui quantificazione è parametrata ad una percentuale degli importi dovuti in base alla sentenza di merito, con esclusione degli accessori. Il pagamento della somma dovuta a titolo di indennizzo, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, nonché l'eventuale applicazione dell'astreinte, costituiscono gli obblighi principali posti a carico dell'amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza, salvo il riconoscimento delle sole spese processuali in favore del difensore distrattario nel precedente giudizio.

Sentenza completa

N. 00104/2014
REG.RIC.

N. 00363/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00104/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ((omissis)) in Trento, via Brigata Acqui n. 4;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituiti;

per l'ottemperanza

al Decreto della Corte d'Appello di Trento n. 297 Cron.e n. 146 Rep., depositato il 12.2.2010, di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per mancato rispetto del termine ragionevole di…

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