ECLI:IT:CASS:2002:19404PEN
FATTO
I. G., con sentenza in data 23.2.2001 del giudice del tribunale di Vallo della Lucania, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 595.1.2 c.p., per avere offeso, nel corso di un comizio elettorale, la reputazione di B. A. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, veniva condannato alla pena di lire 3.000.000 di multa. Spese. Pena sospesa. Risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in lire 30.000.000, oltre al rimborso delle spese di costituzione in favore della parte civile costituita.
Ricorre per cassazione l'imputato, prospettando tre motivi di annullamento.
Con il primo, lamentava l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto le parole pronunciate erano diverse da quelle del capo di imputazione e, cioè, che il B., da consigliere comunale, dimettendosi da assessore aveva scelto di fare i propri interessi. Pertanto, le espressioni usate non potevano essere considerate offensive.
Con un secondo moti…
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