Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6454 del 17 febbraio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:6454PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello, afferma il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi specifici e puntuali di critica alla decisione impugnata, con l'indicazione espressa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ciascuna richiesta. Tale principio si fonda sull'articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il quale stabilisce che nell'atto di impugnazione debbano essere enunciati, tra l'altro, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". La Corte di Cassazione precisa che la mancanza di specificità del motivo di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità e indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità, conducente all'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Inoltre, la Corte afferma che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, in quanto tali motivi devono considerarsi non specifici e meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. Infine, la Corte precisa che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente immune da colpa nella determinazione delle ragioni di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente

Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano l'11.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. ANIELLO Robertoche ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata l'11.11.2014 la corte di appello di Milano con…

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