Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6945 del 12 luglio 1985
ECLI:IT:CASS:1985:6945PEN
Massima
Massima ufficiale
L'obiettivo primario perseguito dalla legge, di carattere temporaneo, n. 304 del 1982, recante "misure per la difesa dello ordinamento costituzionale", è stato quello dello smembramento, prima e della dissoluzione, poi, dei gruppi eversivi a quel momento operanti nel nostro paese. Rifiutata la brutale logica di una reazione di carattere militare o para-militare all'attacco portato contro le istituzioni, il legislatore ha elaborato una differenziata, "morbida" e duttile strategia di risposta, la quale consentisse - senza, peraltro, vanificare la pretesa punitiva dello stato - il recupero dei singoli alla convivenza e, per tale via, consentisse, attraverso lo smembramento dei gruppi eversivi, la tutela delle istituzioni. In tale ottica, accanto alla introduzione per determinati delitti di associazione di speciali cause di non punibilità (art. 1), la legge prevede, in ordine ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dello ordinamento costituzionale, la possibilità della concessione di attenuanti speciali per coloro che, originariamente coinvolti nel movimento eversivo, abbiano deciso di dissociarsene (art. 2) o di fattivamente collaborare con le autorità inquirenti (art. 3) e solo per questo ultimo contempla la possibilità di una ulteriore riduzione di pena in funzione dell'"eccezionale rilevanza" del loro comportamento (art. 3, secondo comma). Il parametro per tale valutazione non è espressamente indicato dalla legge, ma lo stesso deve essere necessariamente ricollegato e rapportato - sia pure con carattere di efficienza non necessariamente causale - all'obiettivo primario perseguito e ciò in armonia con la finalità della legge, tesa alla difesa delle istituzioni, ma al contempo preoccupata di non abbandonare coloro che, desiderosi di un ritorno alla convivenza civile, abbiano ripudiato le proprie scelte ed abbiano dato un contributo rilevante a tale difesa.
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