Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1370 del 2020

ECLI:IT:TARNA:2020:1370SENT

Massima

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Il servizio di trasporto pubblico locale autorizzato ai sensi dell'art. 39 della legge regionale della Campania n. 3/2002 deve essere valutato in termini di compatibilità e non sovrapposizione esclusivamente con la rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, finanziati con risorse pubbliche, e non anche con i servizi di trasporto pubblico non di linea, quali taxi e noleggio con conducente, in quanto estranei all'ambito di applicazione della predetta disciplina regionale. L'autorizzazione all'espletamento di tale servizio di linea autorizzato può essere rilasciata dalla Città Metropolitana, quale ente competente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale, previa verifica della non sovrapposizione con i soli servizi minimi di trasporto pubblico locale, senza che sia necessario acquisire il parere della Regione Campania sui profili di traffico e di impatto ambientale, atteso che tali elementi rientrano nella discrezionalità dell'ente autorizzante nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e regolamentazione del servizio di trasporto pubblico locale. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza del regolamento attuativo previsto dal comma 3 dell'art. 39 della legge regionale, purché sia comunque garantita la valutazione della compatibilità e non sovrapposizione con i servizi minimi di trasporto pubblico locale. L'ente autorizzante, nel valutare la compatibilità e non sovrapposizione del servizio autorizzato, deve avere riguardo agli equilibri finanziari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale e non già a considerazioni di mera congestione del traffico, fermo restando la possibilità di adottare misure di regolazione del traffico nell'ambito delle proprie competenze. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza della verifica della disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale, atteso che tale requisito è previsto dalla legge n. 21/1992 per i servizi pubblici non di linea e non anche per i servizi di linea autorizzati ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 3/2002.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/04/2020

N. 01370/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01611/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Posillipo, n. 239;

contro

Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla Piazza Matteotti, n°1 presso l’Avvocatur…

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