Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1938 del 21 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1938PEN

Massima

Massima ufficiale
Il principio stabilito dall'art. 76 cod. proc. pen., secondo il quale nel corso del procedimento penale il giudice non può deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge, trova applicazione, non risultando derogato dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, istitutiva del tribunale della libertà, nei procedimenti incidentali in materia di libertà personale (artt. 263, 272 bis, 281 cod. proc. pen.) anche quando appellante è lo stesso P.M. la relativa omissione costituisce nullità di carattere assoluto, ex art. 185 n. 2 stesso codice, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

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