Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 23567 del 6 novembre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:23567CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, con riferimento all'apposizione di adesivi pubblicitari sulle poltroncine di uno stadio di calcio, aveva ritenuto che la tariffa andasse applicata come si trattasse di un unico mezzo pubblicitario, computando la superficie complessiva in base alla somma delle superfici dei singoli, identici, mezzi pubblicitari).

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